Di cosa si tratta
Prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi necessari per accedere alle risorse stanziate dal Fondo Nuove Competenze istituto dall’articolo 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (decreto
Rilancio), convertito con modificazioni in legge n. 77/2020 e succ. modificato dall’art. 4 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020).
Il Fondo è stato istituito per il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che – per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori – stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Destinatari
Il Fondo è destinato a tutte le imprese del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi, territoriali o aziendali, al fine di rimodulare l’orario di lavoro dei propri dipendenti per mutate esigenze organizzative
e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi formativi aventi come obiettivo lo sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il requisito essenziale, per usufruire del contributo messo a disposizione dal Fondo Nuove Competenze, è sicuramente la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte di associazioni di categoria, sia datoriali che dei lavoratori, maggiormente rappresentativi a livello nazionale (per la sottoscrizione di un accordo territoriale), ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda (per la sottoscrizione di un accordo aziendale).
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono necessariamente:
- essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021;
- prevedere il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare allo sviluppo delle competenze;
- stabilire le ore da destinare alla formazione per lo sviluppo elle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Il limite
massimo è individuato in 250 ore;
- individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta
alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.
Una volta presentata la domanda di contributo all’Agenzia, l’ANPAL provvede a valutare l’istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti.
La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione, previa comunicazione da parte dell’Agenzia di regolarità e conformità della stessa.
Il progetto di sviluppo delle competenze deve dare evidenza:
- delle modalità di valorizzazione per patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
I soggetti erogatori della formazione
I formativi possono essere: soggetti privati ovvero altri soggetti che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, svolgono attività di formazione, ivi comprese università pubbliche e private riconosciute, Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore l’impresa che ha presentato l’istanza di contributo.
Modalità di determinazione ed erogazione del contributo
Il finanziamento riconosciuto da ANPAL viene erogato al datore di lavoro dall’INPS attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo che copre il costo del personale relativo alle ore di formazione per lo sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi e dal progetto di sviluppo delle competenze.