Il D.L. n. 104 del 2020 ha previsto ancora una volta, all’articolo 110, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni materiali e immateriali. La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta ancora, con ulteriore modifica, prevedendo la possibilità di riallineare i valori dell’avviamento e dei costi pluriennali qualora questi differissero rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti. È stato aggiunto nel corpo del citato articolo 110, il nuovo comma 8-bis.
Imposta sostitutiva del 3%
La nuova opportunità è estremamente più conveniente rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione.
Infatti, non solo l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura esigua del 3%, ma i contribuenti non saranno obbligati, come in passato, a rivalutare tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea. Sarà così possibile scegliere singolarmente i beni da rivalutare, anche pianificando eventuali successive cessioni dei beni rivalutati
dopo che i nuovi valori saranno stati fiscalmente riconosciuti.
Beni in leasing
La rivalutazione sarà particolarmente conveniente soprattutto per i beni precedentemente utilizzati sulla base di contratti di locazione finanziaria. Infatti, in molti casi saranno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale al prezzo pagato all’atto del riscatto che risulterà sensibilmente inferiore rispetto al valore effettivo. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riferimento ai beni in leasing, coerentemente a quanto già precisato con la circolare n. 11/E del 2009, che ai fini della rivalutazione è necessario che i beni oggetto dell’operazione siano iscritti tanto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, che nel bilancio relativo all’esercizio successivo. Pertanto, se i predetti beni saranno stati riscattati dal 1° gennaio 2020 in avanti, la rivalutazione non sarà possibile.
Aspetti fiscali
le imprese possono limitarsi ad iscrivere i maggior valori esclusivamente in termini civilistici, in tal caso gli ammortamenti e le plusvalenze /minusvalenze non saranno fiscalmente rilevanti. In alternativa è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggior valori rivalutati attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% a prescindere dalla categoria di beni.
Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta tassata solo nel caso in cui avviene la distribuzione ai soci. Può però essere affrancato tutto o in parte mediante l’applicazione, in capo alla società, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.
La Rivalutazione dei beni come misura per rafforzare il patrimonio netto
Il Decreto Liquidità, oltre ad aver prodotto una serie di proroghe fiscali molto vantaggiose, ha suggerito importanti soluzioni a quelle imprese che versando in uno stato di crisi economica e carente liquidità sarebbero state costrette ad intervenire a fine anno con una ricapitalizzazione a pagamento, ciò per ridurre l’impatto negativo prodotto dalle perdite sui bilanci al 31.12.2020.