Crediti d’imposta beni strumentali Industria 4.0 | recupera fino al 50%

Crediti d’imposta beni strumentali Industria 4.0 | recupera fino al 50%

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, commi dal 1051 al 1067) ha rinnovato gli incentivi di Transizione 4.0 per l’acquisto di beni strumentali interconnessi o non (ex superammortamento) da parte delle imprese, mantenendo la tipologia di modalità di godimento dell’agevolazione 2020, ovvero il credito di imposta.

Nel caso del vecchio super ammortamento (macchine non interconnesse), l’agevolazione sarà sempre in forma di credito di imposta, ma sarà estesa anche ai software, e pari al 10% (6% nel 2020) del valore del bene nuovo acquistato; con massimali  fino a 2.000.000 di euro di beni materiali e 1.000.000 di euro di beni immateriali.

Anche, l’agevolazione per i beni interconnessi, è stato migliorata, proponendo un credito di imposta pari al:

  • 50% (40% nel 2020) del valore dei beni materiali acquistati
  • ed al 20% (15% nel 2020) dei beni immateriali (software)

fino ad un investimento totale, sul periodo di imposta, rispettivamente di  2.500.000 di euro e 1.000.000 di euro (massimali).

Una novità interessante è che sarà possibile usurfruire del credito immediatamente nell’anno dell’investimento, senza attendere il successivo per beni interconnessi. 

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto

Però ci saranno da considerare alcuni adempimenti burocratici obbligatori:

  • le imprese che godono delle agevolazioni 2021 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
  • la perizia giurata  (o attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro (nel 2020 era perizia semplice);
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell’art.1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020.

1. Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

Come descritto sopra le fatture dei beni acquistati, ed ordinati, nel 2020 e 2021. quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della legge n.160 del 2019 e legge 178 del 2020.

Infatti la mancanza dei riferimenti è molto grave perché il comma 195, dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, dispone che Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”

Siccome ci sono stati interpelli all’Agenzia delle Entrate, perché su molte fatture mancano i riferimenti, in particolare sugli acconti ovviamente perché la legge non c’era ancora l’Agenzia il 5 ottobre 2020 ha reso disponibili un paio di risposte per permettere la regolarizzazione delle fatture.

Le risposte sono la risposta n. 438 ( per l’analogo problema della Sabbatini) e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui

In pratica, semplificando:

  • se le fatture da regolarizzare sono cartacee e sufficiente  scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro, (su ogni fattura di acconto e saldo

oppure se la fattura è elettronica ci sono 2 possibili alternative:

  • Stampare la fattura e scrivere la frase come sopra
  • Realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019

2.  Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2021 per i macchinari?

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2021 ha definito nuove aliquote differenziate per il credito di imposta degli investimenti di macchinari, iniziati a partire dal 16 novembre 2020,o nel corso del 2021.

  • 50% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del valore del bene per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;.
  • 10% del valore del bene per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.

3.  Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2021 per i software?

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2020 ha definito una nuova aliquota per il credito di imposta degli investimenti di beni immateriali.

  • 20% del valore del bene immateriale per gli investimenti fino a 1.000.000 euro.

4.Come usurfruire del credito di imposta? 

Il credito d’imposto viene usurfruito come compensazione su F24 con l’uso dei 6 NUOVI codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 per utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021.

L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

5. Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2021?

Il beneficio vale per beni nuovi ordinati dal 16 novembre 2020, acquistati, anche in leasing, e consegnati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero consegnati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito sarà possibile anche nel 2022, con beni consegnati entro il 30 giugno 2023, ma con aliquote inferiori del 10% rispetto a quelle del 2021.

6. Chi può accedere al credito d’imposta 2021 Transizione 4.0?

Possono accedere al credito d’imposta 2021  tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,  indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

7. Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito di imposta?

Il credito d’imposta si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

L’Allegato A (beni materiali elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni  acquistati  da aziende che già investono in  beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

8. Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinari (A1) per godere dell’agevolazione?

I beni acquistati devono avere alcune caratteristiche tassative ed alcune aggiuntive.

Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di macchine avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0 e non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione tradizionale.

Infatti l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non solo all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica.

9. Quali sono le caratteristiche tassative dei macchinari per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

Nota 1: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

10. Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

Nota 2: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

11. Cosa significa una macchina interconnessa?

La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

  • il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;  per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

In pratica la macchina deve essere dotata di un sistema collegato con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).

12. Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2021 e mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2022.

I benefici continueranno anche nel 2022, e fino al 30 giugno 2023, con un acconto versato entro il 2022, analogamente, ma ci sarà una diminuzione del 10% delle aliquote rispetto a quelle del 2021, quindi con un peggioramento delle condizioni.

L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:

  • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
  • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

13. Come richiedere il credito di imposta? 

Rispetto alle regole del 2017 / 2018 / 2019 dal 2020 c’è un adempimento obbligatorio nuovo.

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

L’agevolazione verrà poi goduta dall’impresa come credito di imposta utilizzabile, solo in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

14. Chi deve fare l’attestazione per l’agevolazione?

Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica  giurata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

15. Quando deve essere fatta l’attestazione per l’agevolazione?

L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

Solo dal momento dell’interconnessione vale il credito di imposta del 50% , prima si applica il credito al 10% per macchinari non interconnessi.

16. Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo del credito di imposta, è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.


Suggerimenti per chi compra e per chi vende macchinari

Se sei un acquirente di macchine soggette all’agevolazione del credito di imposta … 

  • verifica che la macchina/bene strumentale che hai intenzione di acquistare rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato A della legge (Gazzetta Ufficiale);
  • controlla che la macchina, in elenco A1, abbia le caratteristiche tassative, riportate di seguito per comodità:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • accertati, e fatti dichiarare dal costruttore nella conferma d’ordine, che la macchina, in elenco A1, abbia almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).